covid e lavoro
Padova, il tribunale sconfessa il giudice e rimanda a casa i sanitari No vax: «Il vaccino è efficace»
La casa di cura Opera della provvidenza Sant’Antonio er stata obbligata a reintegrare una oss e e un centralinista sospesi senza stipendio. Il collegio dei giudici del lavoro ribalta la prima ordinanza: legitimo lo stop imposto ai due dipendenti
Un giudice li aveva fatti tornare in servizio, ora altri tre magistrati li rispediscono a casa. Il tribunale del Lavoro, riunito in forma collegiale, sconfessa le decisioni di Roberto Beghini e annulla le sue ordinanze che avevano costretto la casa di cura Opera della provvidenza Sant’Antonio, a Padova, a reintegrare un’operatrice sanitaria e un centralinista, sospesi senza stipendio per aver rifiutato il vaccino anti-Covid. Il testo steso dal giudice a febbraio si spingeva oltre le questioni contingenti, affondava la misura dell’obbligo vaccinale perché «non idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge», visto che «la persona che vi si è sottoposta può comunque contrarre il virus e contagiare gli altri», sollevava quindi dubbi di legittimità costituzionale e arrivava a imporre come misura di contenimento alternativa tamponi e test. E, infatti, quando ad aprile le motivazioni di Beghini erano state rese pubbliche tutti i movimenti no-vax le avevano prese a modello, sbandierando stralci del provvedimento che, con la sua interpretazione «binaria» dimentica di ogni considerazione sulle probabilità di contagio, ospedalizzazioni o gravità dei sintomi, sembrava essere la conferma di quanto ripetevano da due anni.
Risposta punto su punto
Ecco allora che, rispondendo ai reclami della residenza ospedaliera e dell’avvocato Marco Burighel, la prima sezione civile del tribunale di Padova non si è solo limitata ad annullare quanto stabilito sei mesi fa ma ha risposto punto su punto a Beghini: per prima cosa i tre giudici del collegio ricordano che non è compito del magistrato del Lavoro valutare le scelte legislative, quindi le sue argomentazioni sull’efficacia del vaccino sarebbero «del tutto irrilevanti»; specificano poi che, a differenza di quanto sostenuto nei ricorsi, non si tratta di terapie «sperimentali» ma autorizzate tanto da Roma quanto da Bruxelles; inutile anche la comparazione con i tamponi: «misure del tutto diverse per natura e obiettivo». Volendo comunque addentrarsi in materia di costituzionalità tanto dell’obbligo vaccinale quanto del green pass, i tre giudici hanno richiamato le sentenze del Consiglio di Stato che confermavano l’imposizione di altri vaccini in passato (rosolia, morbillo, parotite, varicella) e ricordato come la carta verde avesse lo scopo di «facilitare la circolazione tra gli Stati europei, superando misure restrittive transfrontaliere». E, a scanso di equivoci, il collegio ha anche specificato che «dai recenti dati dell’Iss emerge che i vaccini contribuiscono a ridurre la circolazione del virus e la possibilità che muti» e che con 22 morti «correlabili» ai vaccini a fronte di 169.735 decessi da Covid in Italia (al 15 luglio 2022), si tratta di una «misura del tutto proporzionata nella valutazione scientifica del rapporto tra rischi e benefici».
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