IL GRAVE ERRORE DI FRA ALEXIS BUGNOLO

È vero che il Collegio Cardinalizio dei cardinali elettori (ovviamente esclusi i cardinali invalidi fatti dall’antipapa J. M. Bergoglio) è ora in grave violazione della Legge Pontificia sui Conclavi, non essendosi riunito entro il 20° giorno dalla morte del Papa Benedetto XVI, ma non è vero come afferma Fra Alexis Bugnolo che i cardinali elettori hanno per tale motivo perso il diritto esclusivo di eleggere validamente in conclave il Successore del Papa Benedetto XVI (cfr. The College of Cardinals has failed; now’s its the Faithful’s turn to act ), perché secondo l’attuale Diritto Pontificio il Collegio Cardinalizio non può perdere in alcun caso il diritto esclusivo di eleggere validamente il Successore del Papa Benedetto XVI in conclave: si veda in proposito il n. 33 della Universi Dominici Gregis che regola le elezioni dei Papi (cfr. Universi Dominici Gregis (22 febbraio 1996) | Giovanni Paolo II).
Fra Alexis Bugnolo si appella erroneamente al n. 37 della Universi Dominici Gregis (cfr. Universi Dominici Gregis (22 febbraio 1996) | Giovanni Paolo II ), ma in realtà il n. 37 della Universi Dominici Gregis non prevede che i cardinali che non siano entrati in conclave entro il 20° giorno perdano il diritto esclusivo all’elezione del Papa, ma solamente che i cardinali elettori già presenti non li attendano ulteriormente prima di procedere all’elezione del Papa entrando in conclave.
D’altra parte che i cardinali che non siano entrati in conclave entro il 20° giorno non perdano il diritto di eleggere il Papa è palese dal n. 39 della stessa Universi Dominici Gregis (cfr. Universi Dominici Gregis (22 febbraio 1996) | Giovanni Paolo II ) che prevede che i cardinali possano entrare in conclave anche dopo il 20° giorno se non è stato ancora eletto il nuovo Papa.
In conclusione Fra Alexis Bugnolo ....

(continua su: IL GRAVE ERRORE DI FRA ALEXIS BUGNOLO )
RICCARDO CARIAGGI
Non mi sembra che fra Alexis sia uno sprovveduto o che si inventi gli articoli del Codice..... allora mi chiedo "Che cosa avrebbe voluto dire?
Caterina Greco
Recita il Motu Proprio di Benedetto XVI NORMAS NONNULLAS
n. 37:"..Trascorsi però, al massimo, venti giorni dall’inizio della Sede Vacante, tutti i Cardinali elettori presenti sono tenuti a procedere all’elezione.”
n. 55, 3° comma. “Se una qualsiasi infrazione a questa norma venisse compiuta, sappiano gli autori di essa che incorreranno nella pena della scomunica latae sententiae riservata alla …Altro
Recita il Motu Proprio di Benedetto XVI NORMAS NONNULLAS
n. 37:"..Trascorsi però, al massimo, venti giorni dall’inizio della Sede Vacante, tutti i Cardinali elettori presenti sono tenuti a procedere all’elezione.”
n. 55, 3° comma. “Se una qualsiasi infrazione a questa norma venisse compiuta, sappiano gli autori di essa che incorreranno nella pena della scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.

Ovvero: dal 20/01/2023 ore 24 non esiste cardinale in Vaticano che abbia competenza di elezione del Santo Pontefice.
Caterina Greco
cioè.... di questo motu proprio c'è il link diretto da Universi Dominici Gregis. Non si sono riuniti in conclave? Scomunica Latae Sententiae, punto, fine competenza. D'altronde il 20 gennaio è la ricorrenza di San Fabiano Papa, il Papa scelto direttamente dallo Spirito Santo, tramite una colomba che gli si poggiò sulla testa. Coincidenza? No, il caso non esiste, è l'indicazione che sarà lo Spirito …Altro
cioè.... di questo motu proprio c'è il link diretto da Universi Dominici Gregis. Non si sono riuniti in conclave? Scomunica Latae Sententiae, punto, fine competenza. D'altronde il 20 gennaio è la ricorrenza di San Fabiano Papa, il Papa scelto direttamente dallo Spirito Santo, tramite una colomba che gli si poggiò sulla testa. Coincidenza? No, il caso non esiste, è l'indicazione che sarà lo Spirito Santo a designare il successore di Pietro, in che modo non si sa.
Carlo Maria
@Caterina Greco Il n. 55, 3° comma è relativo solo a ciò che è scritto nei primi due commi dello stesso n.55 che non sono stati modificati. In pratica Benedetto XVI con la modifica di tale comma ha solo inasprito la pena per chi osasse violare la segretezza e la riservatezza del Conclave comminando loro la scomunica latae sententiae che non era prevista da Giovanni Paolo II.
Pertanto il n. 55 di …Altro
@Caterina Greco Il n. 55, 3° comma è relativo solo a ciò che è scritto nei primi due commi dello stesso n.55 che non sono stati modificati. In pratica Benedetto XVI con la modifica di tale comma ha solo inasprito la pena per chi osasse violare la segretezza e la riservatezza del Conclave comminando loro la scomunica latae sententiae che non era prevista da Giovanni Paolo II.
Pertanto il n. 55 di Universi Dominici Gregis modificato da Benedetto XVI è ora così: "Il Cardinale Camerlengo ed i tre Cardinali Assistenti pro tempore sono obbligati a vigilare con diligenza, perché non sia in alcun modo violata la riservatezza di quanto avviene nella Cappella Sistina, dove si svolgono le operazioni di votazione, e dei locali contigui, tanto prima quanto durante e dopo tali operazioni.
In modo particolare, anche ricorrendo alla perizia di due tecnici di fiducia, cercheranno di tutelare tale segretezza, accertando che nessun mezzo di ripresa o di trasmissione audiovisiva sia immesso da chiunque nei locali indicati, particolarmente nella predetta Cappella, dove si svolgono gli atti dell'elezione.
Se una qualsiasi infrazione a questa norma venisse compiuta, sappiano gli autori di essa che incorreranno nella pena della scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica."
In conclusione in tale comma non è contemplata alcuna scomunica per i cardinali elettori che non sono entrati in conclave entro il 20° giorno né la fine della loro competenza ad eleggere il nuovo Papa.
D'altra parte secondo il n. 39 della Universi Dominici Gregis i cardinali elettori che arrivano in ritardo, anche oltre il 20° giorno, non risultano aver perso la loro competenza ad eleggere il nuovo Papa, infatti hanno sempre il diritto di entrare in conclave se l'elezione Papale non è stata già conclusa.
Caterina Greco
e dunque se la passano tutti liscia?
Caterina Greco
@Carlo Maria quanto dici ha senso, per ora non ho trovato alcun articolo di legge che preveda il caso in questione, che non saprei come definire... "ammutinamento"?
Carlo Maria
Il n. 37 della Universi Dominici Gregis stabilisce chiaramente che i cardinali elettori già presenti non debbano aspettare i cardinali elettori assenti oltre il 20° giorno e debbano entrare in Conclave.
Ora nel caso attuale è come se tutti i cardinali elettori fossero stati assenti al 20° giorno, per cui a loro si deve applicare il n. 39, in quanto il n. 37 è relativo solo ai cardinali elettori …Altro
Il n. 37 della Universi Dominici Gregis stabilisce chiaramente che i cardinali elettori già presenti non debbano aspettare i cardinali elettori assenti oltre il 20° giorno e debbano entrare in Conclave.
Ora nel caso attuale è come se tutti i cardinali elettori fossero stati assenti al 20° giorno, per cui a loro si deve applicare il n. 39, in quanto il n. 37 è relativo solo ai cardinali elettori già presenti cioè già pronti ad entrare in Conclave.
Il n. 39 permette ai cardinali elettori assenti di entrare in conclave in ritardo con la sola clausola che il Papa non sia stato già eletto, per cui qualunque cardinale elettore può entrare in ritardo in conclave senza limiti di tempo.
Caterina Greco
@Carlo Maria conclave che non è stato indetto e sono scaduti i 20 giorni
Oscar Magnani
"Coloro ai quali compete", al giorno 21 dalla morte del Santo Pontefice, perdono il diritto ESCLUSIVO di eleggere il futuro papa. Non gli decade nulla, ma non sono piú gli unici a poterlo eleggere... della serie: "O lo eleggete voi o lo eliggiamo noi".
Carlo Maria
Giovanni Paolo II, poi confermato da Benedetto XVI, ha stabilito che i Cardinali elettori hanno il diritto esclusivo di eleggere il Papa quando la Santa Sede è vacante, e non ha previsto alcuna decadenza di tale esclusività. Basta leggere i documenti segnalati nei link del mio post.
Oscar Magnani
Ha perfettamente ragione.
Da "UNIVERSI DOMINICI GREGIS":
"80. Allo stesso modo, voglio ribadire ciò che fu sancito dai miei Predecessori, allo scopo di escludere ogni intervento esterno nell'elezione del Sommo Pontefice. Perciò nuovamente, in virtù di santa obbedienza e sotto pena di scomunica latae sententiae, proibisco a tutti e singoli i Cardinali elettori, presenti e futuri, come pure al …Altro
Ha perfettamente ragione.

Da "UNIVERSI DOMINICI GREGIS":
"80. Allo stesso modo, voglio ribadire ciò che fu sancito dai miei Predecessori, allo scopo di escludere ogni intervento esterno nell'elezione del Sommo Pontefice. Perciò nuovamente, in virtù di santa obbedienza e sotto pena di scomunica latae sententiae, proibisco a tutti e singoli i Cardinali elettori, presenti e futuri, come pure al Segretario del Collegio dei Cardinali ed a tutti gli altri aventi parte alla preparazione ed alla attuazione di quanto è necessario per l'elezione, di ricevere, sotto qualunque pretesto, da qualsivoglia autorità civile l'incarico di proporre il veto, o la cosiddetta esclusiva, anche sotto forma di semplice desiderio, oppure di palesarlo sia all'intero Collegio degli elettori riunito insieme, sia ai singoli elettori, per iscritto o a voce, sia direttamente e immediatamente sia indirettamente o a mezzo di altri, sia prima dell'inizio dell'elezione che durante il suo svolgimento. Tale proibizione intendo sia estesa a tutte le possibili interferenze, opposizioni, desideri, con cui autorità secolari di qualsiasi ordine e grado, o qualsiasi gruppo umano o singole persone volessero ingerirsi nell'elezione del Pontefice."