02:18
P.Elia
11,6K
Video-Messaggio al signor castellucci Romeo. Signor Romeo Castellucci non abbia paura di Cristo!Altro
Video-Messaggio al signor castellucci Romeo.

Signor Romeo Castellucci non abbia paura di Cristo!
josemaria
A titolo d’informazione mi pare importante e doveroso fare sapere che, attualmente la bestemmia è considerata un illecito amministrativo, essendo stata depenalizzata con la legge 25 giugno 1999, n. 205. La versione attuale (vigente) dell'articolo 724 ("Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti") è la seguente:
« Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, …Altro
A titolo d’informazione mi pare importante e doveroso fare sapere che, attualmente la bestemmia è considerata un illecito amministrativo, essendo stata depenalizzata con la legge 25 giugno 1999, n. 205. La versione attuale (vigente) dell'articolo 724 ("Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti") è la seguente:
« Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità, è punito con la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 309 [...] La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti»
Secondo alcun il reato di bestemmia comprometterebbe la libertà di pensiero e di critica garantita dalla Costituzione italiana, tuttavia, a questo proposito, in una sentenza della Corte di Cassazione del 27 marzo 1992, sull'articolo 724 si stabilisce che
« ... assurdo e fuori di luogo è il voler ricondurre la bestemmia alla manifestazione del pensiero e alla libertà costituzionalmente garantita di tale manifestazione (sia sotto il profilo dell’art. 21 che dell’art. 19 che, del primo, costituisce specifica enunciazione). Ciò che, invero, vien sanzionato, con la norma in questione, è il fatto di bestemmiare con invettive e parole oltraggiose: non la manifestazione di un pensiero, ma, una manifestazione pubblica di volgarità. Ed è pur superfluo il rilievo che, comunque, il diritto di libera manifestazione del pensiero trova il suo limite proprio nel divieto delle manifestazioni contrarie al buon costume (art.21 ultimo comma, Cost.): le manifestazioni, cioè, perseguite, appunto, in concreto, dalle norme sulla polizia dei costumi»